10 Oct
Preposto alla sicurezza sul lavoro: chi è, i suoi obblighi e le sue responsabilità

In questo articolo, ti spiegheremo chi è il preposto alla sicurezza sul lavoro, tutte le dinamiche, gli obblighi e le responsabilità che ruotano intorno alla sua figura professionale.

Innanzitutto, è giusto che tu sappia, che tutte le informazioni a livello istituzionale sul preposto alla sicurezza sul lavoro, e non solo, le puoi trovare nel D. Lgs. 81.08.
A tal proposito, ti forniamo anche l’ultima versione aggiornata che risale al mese di Aprile 2022

preposto alla sicurezza sul lavoro

Chi è il preposto alla sicurezza sul lavoro?


Il preposto alla sicurezza sul lavoro, è quel lavoratore, che in virtù dell’esperienza e delle competenze acquisite nel corso del tempo, nonché di alcuni limiti gerarchici dovuti al ruolo che ricopre, sovrintende all’attività lavorativa, garantendo l’attuazione delle direttive ricevute. 

Inoltre, il preposto alla sicurezza sul lavoro, in ragione delle responsabilità di cui è titolare, si preoccupa di controllare che i lavoratori mettano in pratica in modo corretto tali direttive, esercitando così il potere di iniziativa, sempre all’interno delle sue competenze e del suo raggio d’azione gerarchico.

 Quali sono gli obblighi del preposto?

È possibile trovare gli obblighi del preposto alla sicurezza sul lavoro all’interno del d. lgs 81.2008.

Tali obblighi sono i seguenti:

Sovraintende, vigila e controlla che l’opera dei singoli lavoratori si svolga rispettando tutti gli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, verificando che vengano applicati tutti i mezzi di protezione collettivi, così come pure i diversi dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione.

Accertarsi che solo i lavoratori che abbiano ricevuto l’adeguata formazione accedano ad aree specifiche di lavorazione ritenute a rischio.

Istruire ed avvertire tutti i lavoratori che fanno parte del suo team, su come adottare le misure di prevenzione e controllo delle eventuali situazioni di rischio, richiedendo anche di abbandonare il posto di lavoro nel caso in cui ci dovessero essere situazione di pericolo grave, immediato ed inevitabile.

 Evitare, salvo cause di forza maggiore, di richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività nel caso in cui dovessero persistere situazioni di pericolo grave ed immediato.

Avvertire tempestivamente il datore di lavoro su eventuali condizioni di pericolo, che si potrebbero verificare a causa di attrezzature di lavoro usurate e non a norma, o sulla scarsa efficienza dei dispositivi di sicurezza sia individuali che collettivi.

Se necessario, nel caso in cui il preposto alla sicurezza sul lavoro dovesse effettivamente rilevare tali carenze sulle attrezzature o sui dispositivi di sicurezza, deve interrompere temporaneamente l’attività in essere, ed informare il datore di lavoro o il dirigente di riferimento.

Frequentare tutti i corsi di formazione necessari in relazione alla sue competenze, al fine di essere sempre aggiornato su nuove forme di sicurezza sul lavoro.

Come funziona la formazione per il preposto?

Così come specificato anche nell’art. 2 del d. lgs 81.08, la formazione del preposto alla sicurezza sul lavoro deve contenere anche quella per i lavoratori, nonché dei moduli di formazione specifica in relazione ai compiti esercitati in materia di sicurezza sul lavoro.

La durata del modulo di formazione per i preposti è solitamente di 8 ore, con un focus sui seguenti argomenti:

1.Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità

2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione

3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio

4. Incidenti e infortuni mancati

5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri

6. Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera

7. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.

Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro. 

Tale prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso formativo.

Quali sono le responsabilità e le eventuali sanzioni per il preposto?

Secondo l’art. 56 del d.lgs. 81.08 il preposto, in relazione alle violazione commesse, il preposto alla sicurezza sul lavoro può essere oggetto di responsabilità sia civili che penali. Infatti, per i reati convenzionali indicati sempre nel d.lgs. 81.08, i provvedimenti possono essere i seguenti:

  • arresto da 1 a 3 mesi
  • sanzioni amministrative, ovvero multe, dai 300€ ai 2.000€ in relazione alle violazioni commesse.

A tal riguardo, al fine di evitare qualsivoglia tipo di sanzione, il preposto deve riuscire sempre a certificare il lavoro svolto. 

Quindi, il modo migliore per tenere sempre traccia di ciò che è stato fatto da lui e dai suoi collaboratori, è quello di ricorrere alle segnalazioni scritte, come ad esempio:

  • segnalare eventuali malfunzionamenti dei macchinari, manomissioni dei dispositivi di sicurezza delle macchine, nonché la scarsa efficacia dei dispositivi di sicurezza individuali e collettivi.
  • riportare la mancata esecuzione di uno o più compiti previsti da parte di uno dei suoi collaboratori. 

Assistenza 2Power

Bene, siamo giunti al termine di questo articolo, che mi auguro tu abbia trovato esaustivo in relazione a ciò che stavi cercando. 

Nel caso volessi approfondire qualche aspetto, oppure, volessi frequentare uno dei nostri corsi di formazione 81.08 sulla sicurezza sul lavoro, non esitare a richiedere la nostra assistenza online.

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