10 Oct
RLS: Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le sue funzioni

L’ rls, ovvero, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro è quel lavoratore, eletto e designato dal datore di lavoro stesso, al fine di rappresentare tutti i lavoratori per ciò che concerne gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro.

In pratica, l’individuazione di un rls (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro) ha lo scopo di organizzare, in accordo anche con il resto dei lavoratori, tutte le azioni possibili atte a prevenire ed arginare eventuali rischi presenti sul luogo di lavoro.

Di conseguenza, la figura dell’rls, diventa un prezioso “ponte comunicativo” tra il datore di lavoro e i lavoratori.

Infatti, quest’ultimi, nel caso in cui dovessero riscontrare eventuali falle nell’organizzazione del lavoro, tali da porre in rischio la salute e la sicurezza sul lavoro, potranno riferirlo al rappresentante per la sicurezza sul lavoro, che a sua volta provvederà ad inoltrare le istanze dei lavoratori al datore di lavoro.

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Chi nomina il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro?

Allora, per tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente, è obbligatorio prevedere la presenza di un rls (rappresentante per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro).

La sua nomina non spetta al datore di lavoro, bensì ai lavoratori, ai quali, in base anche al D.Lgs 81/08, spetta di diritto la facoltà di eleggere un rls a loro tutela.

Ma la nomina dell’ rls può variare in base al numero di dipendenti. 

Infatti, nel caso in cui in azienda siano presenti più di 15 unità/addetti, la nomina o la designazione del rappresentante per la sicurezza sul lavoro deve essere eseguita dai dipendenti nell’ambito delle rappresentanze sindacali.

In caso contrario, la nomina del rls spetta solo ai dipendenti. Ma qualora non ci sia la disponibilità di nessun dipendente a volersi assumere tale ruolo, allora verrà scelto l’ RLST, ovvero, un rappresentante territoriale per la sicurezza  dei lavoratori.

In tal caso, l’RLST verrà fornito dall'Organismo Paritetico ai sensi dell'art.48, comma 6, DLgs 81/08, e a questo punto, non sarà più una prerogativa dei lavoratori scegliere l’rls, ma sarà un compito del datore di lavoro.

Oneri ed onori del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro

Tutti i compiti, le funzioni e le prerogative dell’ rls sono racchiusi all’interno dell’art. 50 del Testo Unico per la sicurezza D.L. 81/08, che per la precisione prevedono:

  • accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività lavorativa;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in tutte le tappe della valutazione dei rischi, e nella programmazione e realizzazione della prevenzione aziendale;
  • è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, e alla nomina degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione che verranno adottate;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori;
  • partecipa alla riunione periodica;
  • propone attività di prevenzione e avverte il responsabile aziendale dei rischi individuati durante la sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.

P.S.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro, non può essere nominato contemporaneamente anche Responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP, per incompatibilità dei 2 ruoli.

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